Statuto

STATUTO

Art.1

DENOMINAZIONE – SEDE

E’ costituita la Fondazione denominata “Fondazione Carnovale Italia”  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.

La sede della Fondazione è in Roma, Viale Parioli, 79/h 00197 salvo quanto previsto al successivo art.17 lett. n).

E’ data facoltà alla Fondazione, dietro delibera del Consiglio Direttivo, di istituire sedi secondarie, per l’esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Art.2

DURATA E FINALITA’ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta su delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

La Fondazione : ente filantropico che si occupa di individuare, promuovere e finalizzare progetti di ricerca scientifica soprattutto in area bio-medica. La Fondazione ,inoltre, volge a stimolare attività di beneficenza per istituzioni che si occupino in particolare dello Sviluppo della Cultura Italiana nel Mondo .La Fondazione opera inoltre per il rilancio del  “Made in Italy” tra Roma dove ha la sua prestigiosa sede e New York. Nonchè l’obiettivo è  la Conoscenza nella reciprocità e lo strumento e la creazione di un Cenacolo di Eccellenze permanente tra ricercatori  ed atenei universitari. L’idea è di creare protocolli di lavoro a distanza tra ricercatori europei ed americani, continue occasioni di confronto e programmi di formazione per studenti in una logica di interscambio, preliminari al rilascio di titoli universitari e di specializzazione negli Usa.

non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e sanitaria;

-svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

-non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

-impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

-in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

 

Art.3

SCOPI – OGGETTO

La Fondazione ha lo scopo di promuovere in Italia lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche, promuovere e finalizzare progetti di ricerca in area medico-biologica. L’obiettivo è la Conoscenza nella reciprocità e lo strumento e la creazione di un Cenacolo di Eccellenze permanente tra ricercatori  ed atenei universitari. L’idea è di creare protocolli di lavoro a distanza tra ricercatori europei ed americani, continue occasioni di confronto e programmi di formazione per studenti in una logica di interscambio, preliminari al rilascio di titoli universitari e di specializzazione negli Usa.

La Fondazione persegue il suo scopo:

  1. a) sollevando l’interesse ed accrescendo attività culturali per la creazione di un Cenacolo di Eccellenze permanente tra i ricercatori ed atenei universitari;
  2. b) promovendo e supportando progetti di ricerca in area medico-biologica e programmi di formazione per studenti in una logica di interscambio fino all’ottenimento del riconoscimento del titolo universitario a New York;
  3. c) promovendo la formazione “Eccellenze Made in Italy” ;
  4. d) facilitando gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale e internazionale, patrocinando ed organizzando corsi di aggiornamento, convegni e congressi, sollecitando l’intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, divulgando le conoscenze relative alla vita culturale italiana e sottolineandone la loro importanza sociale;
  5. e) incentivando e realizzando l’attività di volontariato senza fini di lucro;
  6. f) collaborando con gli organi legislativi e di governo statali e locali per la formulazione di piani e programmi di studio di nuove leggi e provvedimenti effettuando altresì opera di persuasione e stimolo;
  7. g) fornendo e richiedendo aiuti per la fornitura di interventi, trattamenti, degenze e viaggi informativi in Italia ed all’estero;
  8. h) organizzando, conferenze, incontri, dibattiti, lezioni, seminari di orientamento, ed allestendo opere di pubblicazione e divulgazione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione;
  9. i) collaborando con altre fondazioni, enti, istituti ed organismi in Italia ed all’estero;
  10. h) ponendo in essere ogni ulteriore attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.

Le attività di cui all’oggetto sociale debbono venire svolte in modo prevalente personalmente dai soci.

Art.4

STRUMENTI – RISORSE ECONOMICHE

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue unicamente finalità di ricerca in area medico-biologica. Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto delle limitazioni imposte dalle leggi vigenti e da quelle emanande, la Fondazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

Le risorse economiche della Fondazione potranno pervenire da:

  1. a) contributi degli aderenti e dei privati;
  2. b) contributi pubblici;
  3. c) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
  4. d) donazioni e lasciti testamentari;
  5. e) entrate provenienti dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
  6. f) raccolte pubbliche di fondi;
  7. g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione è impegnata ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ ovviamente ammesso il riporto all’esercizio successivo.

Art. 5

ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio ed ha termine al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione ed ha termine il 31 dicembre successivo.

La Fondazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dal termine dell’esercizio sociale; tale rendiconto verrà negli stessi termini sottoposto all’assemblea dei soci per la relativa approvazione.

 

Art. 6

SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono divenire membri della Fondazione tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che condividano gli scopi della Fondazione e siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente Statuto.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

– soci fondatori: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;

– soci onorari: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico o che abbiano dato un significativo contributo allo sviluppo della Fondazione;

– soci benemeriti: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che devolvono alla associazione, anche una tantum, contributi di rilevante entità;

– soci sostenitori: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale superiore a quello stabilito per i soci ordinari e la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo nonché le persone fisiche che collaborino con continuità, volontariamente e gratuitamente nelle attività della Fondazione;

– soci ordinari: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio si ottiene mediante invio di domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo. Qualora la domanda non venga accolta, l’interessato non avrà alcun diritto di reclamo.

Il vincolo associativo che lega la fondazione al socio può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso, decadenza, esclusione o morte.

Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno tre mesi prima della chiusura dell’anno in corso. Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non spiegherà i suoi effetti ed il socio sarà tenuto a corrispondere la quota associativa anche per l’anno successivo.

La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l’assunzione della qualifica di socio. Il socio deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

  1. a) mancato versamento della quota associativa;
  2. b) comportamento contrastante a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi della Fondazione;
  3. c) reiterate violazioni degli obblighi Statutari o di quelli derivanti da regolamenti o delibere emanate dagli organi della Fondazione.

Le delibere di esclusione del Consiglio Direttivo debbono essere portate a conoscenza degli interessati mediante lettera raccomandata.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l’assegnazione di parte del patrimonio dell’associazione.

I soci non devono avere alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque di contenuto patrimoniale con la Fondazione e qualsiasi attività svolta nell’interesse dell’Associazione deve essere improntata dal carattere della gratuità.

 

Art. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

  1. a) osservare le norme contenute nel presente Statuto ed attenersi ai regolamenti e alle delibere adottate dagli organi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto.
  2. b) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Fondazione;
  3. c) versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto:

  1. a) a partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione;
  2. b) a partecipare alle assemblee, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, la Fondazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed, in generale, il diritto di voto in assemblea, soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera assembleare autorizzativa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà della Fondazione.

Art. 9

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
  4. d) il Collegio dei Sindaci

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o limitatamente al rimborso spese ovvero nel caso di lavoro continuo ed oneroso che non permetta altra attività, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l’assemblea dei soci.

E’ previsto il rimborso delle spese sostenute , purchè debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative annuali all’atto dell’assunzione dell’incarico.

 

Art. 10

L’ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere tenute presso la sede sociale ovvero presso qualsiasi altro luogo del territorio nazionale, dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

La convocazione si considera regolarmente effettuata mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo ove deve tenersi l’assemblea, la data della prima e della seconda convocazione da affiggersi nei locali della sede sociale.

Ove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, possono essere disposte ulteriori forme di pubblicità della convocazione quali: consegne manuali, a mezzo posta, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento associazionistico o di altri organi di informazione, inserimento in siti Internet.

Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti i soci iscritti alla Fondazione.

L’assemblea è comunque validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Art. 12

L’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria:

  1. a) approva il bilancio consuntivo;
  2. b) procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci;
  3. c) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci, anche mediante il riconoscimento di gettoni di presenza;
  4. d) delibera in ordine all’acquisto di beni immobili, all’accettazione di donazioni, eredità o legati aventi ad oggetto beni immobili;
  5. e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o da delibera del Consiglio Direttivo. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero qualora ne venga fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi l’assemblea deve essere convocata per data non successiva a venti giorni dalla data della richiesta.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 13

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Fondzione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Ai sensi dell’art.21 c.c. per le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ad eccezione delle delibere di cui al precedente comma, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno un quarto più uno dei voti esprimibili.

Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea straordinaria delibera validamente con i due terzi dei voti dei soci presenti.

Art. 14

VOTAZIONI

Le votazioni avverranno per alzata di mano o con qualsiasi altro metodo stabilito dal Presidente dell’Assemblea, ma comunque sempre con scrutinio palese.

Art. 15

DIRITTI DI VOTO

Ogni socio ha diritto ad un voto ed ogni delibera volta a modificare il principio contenuto nella presente affermazione deve considerarsi nulla a tutti gli effetti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 16

ORGANI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è presieduta, sia in sessione ordinaria che straordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio eletto dall’assemblea.

L’assemblea nomina un segretario e, all’occorrenza, tanti scrutatori quanti ne sono necessari alle operazioni di spoglio.

Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito libro sociale.

Il verbale di assemblea in sede straordinaria può essere redatto da Notaio oppure deve essere registrato nei termini.

 

 

Art. 17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di tre, cinque o sette consiglieri ed è eletto per un periodo di anni tre dall’assemblea ordinaria. I consiglieri, devono essere scelti tra i soci e sono rieleggibili senza limiti.

I primi consiglieri sono nominati dall’atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, i quali durano in carica tre anni e sono liberamente rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza alcuna formalità.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare i Sindaci e, ove costituito, il Presidente del Comitato Scientifico.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, che debbono essere espressi in modo palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione della associazione tra i quali, a titolo esemplificativo:

  1. a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  2. b) redigere il bilancio;
  3. c) deliberare atti e stipulare contratti di ogni genere inerenti all’attività dell’associazione, nei limiti indicati nel presente Statuto: tra questi, a titolo esemplificativo, acquistare o permutare beni, compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria o finanziaria compresa l’apertura, l’utilizzo e l’estinzione di conti correnti anche allo scoperto; aprire sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
  4. d) compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento dell’attività associativa;
  5. e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
  6. f) conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
  7. g) assumere e licenziare personale, stabilendone le mansioni e le retribuzioni;
  8. h) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza o l’esclusione dei soci;
  9. i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che siano riservati all’assemblea generale dalla legge o dallo Statuto;
  10. l) deliberare l’adesione o l’uscita da altri organismi, enti o società;
  11. m) deliberare l’apertura di sedi secondarie;
  12. n) cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede della Fondazione. In tale caso il Consiglio Direttivo dovrà dare informazione a tutti i soci del cambiamento della sede mediante lettera raccomandata ovvero mediante inserimento di apposito punto all’ordine del giorno della prima assemblea ordinaria;
  13. o) istituire un Comitato Scientifico eleggendone i membri ed il Presidente e provvedendo alle sostituzioni per il caso di decesso o rinuncia.
  14. p) promuovere qualsiasi iniziativa opportuna o necessaria al conseguimento degli scopi sociali così come descritti nel presente Statuto.
  15. q) Il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il rendiconto dell’esercizio appena trascorso, previa verifica del Collegio dei Sindaci. Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci devono altresì redigere e depositare la Relazione, che fa parte integrante del rendiconto.

Il Rendiconto dell’esercizio precedente e le Relazioni vengono approvate dall’Assemblea ordinaria.

 

 

 

Art. 18

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell’esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, verranno nominati consiglieri i soci che nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno ottenuto il maggior numero di voti fra gli esclusi. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile seguire tale criterio, gli amministratori in carica provvederanno a nominare un nuovo amministratore scelto tra i soci.

La scadenza della carica degli amministratori sostituti è quella degli amministratori sostituiti.

Qualora venga a mancare il Presidente, il Consiglio provvederà ad eleggerne uno nuovo dopo la procedura di sostituzione sopra descritta.

Art. 19

IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Associazione. Ha la rappresentanza e la firma sociale nonché i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a rilasciare le relative quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente convoca le assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente può altresì delegare i propri poteri ad altri amministratori o ad altri soci o ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 20

IL TESORIERE

Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell’Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo a tale riguardo, di potere di firma. Il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio Direttivo, mettere in atto tutte le deliberazioni del Consiglio stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria della Associazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l’investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

Art. 21

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea, anche tra non soci. Il Presidente del Collegio è nominato dall’assemblea.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono gli effettivi quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del triennio.

Art. 22

FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione della Fondazione, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci possono svolgere, individualmente o collegialmente, qualsiasi atto ispettivo o di controllo. Di ogni ispezione o controllo, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.

Art. 23

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, avente funzione consultiva, che può essere composto anche da persone non socie, per la durata di un triennio rinnovabile, nominando anche il Presidente.

Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell’Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca necessarie al conseguimento degli scopi nonché di analizzare e verificare le informazioni ottenute e promuovere eventuali concorsi o bandi medico – scientifici. A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, o un altro membro da questo designato, e può partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

Il Comitato viene convocato dal suo presidente in tempi idonei per lo svolgimento della attività, con libertà di forme e delibera a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’attribuzione di compensi ai membri del Comitato.

Art. 24

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L’assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, L.662/96, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Art. 25

REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo, per meglio regolare il funzionamento interno della Associazione, può elaborare ed assumere appositi regolamenti.

Art. 26

RINVIO A FONTI NORMATIVE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali.

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